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   <DOCUMENT.REF FILE="C_1997063IT.01000201.doc.xml">
      <COLL>L</COLL>
      <NO.OJ>063</NO.OJ>
      <YEAR>1997</YEAR>
      <LG.OJ>IT</LG.OJ>
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      <VOLUME.REF>01</VOLUME.REF>
   </DOCUMENT.REF>
   <DATE ISO="19970304">19970304</DATE>
   <LG.DOC>IT</LG.DOC>
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<TITLE>
   <TI>
      <P>AZIONE COMUNE</P>
      <P>del <DATE ISO="19970224">24 febbraio 1997</DATE>
      </P>
      <P>adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini</P>
      <P>(97/154/GAI)</P>
   </TI>
</TITLE>
<PREAMBLE>
   <PREAMBLE.INIT>IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PREAMBLE.INIT>
   <P>visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),</P>
   <P>vista l'iniziativa del Regno del Belgio,</P>
   <P>considerando che stabilire regole comuni d'azione per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini può contribuire alla lotta contro talune forme non autorizzate di immigrazione e migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale, che sono questioni di interesse comune per gli Stati membri a norma dell'articolo K.1, punti 3 e 7 del trattato;</P>
   <P>vista la risoluzione sulla tratta di esseri umani, adottata il <DATE ISO="19960118">18 gennaio 1996</DATE> dal Parlamento europeo <NOTE NOTE.ID="E001" NUMBERING="ARAB">
         <P>
            <REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="032" DATE.PUB="19960205" PAGE.FIRST="88">GU C 32 del 5. 2. 1996, pag. 88</REF.DOC.OJ>.</P>
      </NOTE>, e la risoluzione sui minorenni vittime di violenza, adottata il <DATE ISO="19960919">19 settembre 1996</DATE>
      <NOTE NOTE.ID="E002">
         <P>
            <REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="320" DATE.PUB="19961028">GU n. C 320 del 28. 10. 1996</REF.DOC.OJ>.</P>
      </NOTE>,</P>
   <P>tenendo presenti le raccomandazioni contro la tratta degli esseri umani adottate dal Consiglio il <DATE ISO="19931130">29</DATE> e <DATE ISO="19931130">30 novembre 1993</DATE>,</P>
   <P>tenendo presenti le conclusioni della Conferenza europea sulla tratta delle donne, tenutasi a Vienna il <DATE ISO="19960610">10</DATE> e <DATE ISO="19960611">11 giugno 1996</DATE>,</P>
   <P>tenendo presenti le conclusioni del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutosi a Stoccolma dal <DATE ISO="19960827">27</DATE> al <DATE ISO="19960831">31 agosto 1996</DATE>,</P>
   <P>rammentando l'articolo 34 della Convenzione sui diritti del fanciullo del <DATE ISO="19891120">20 novembre 1989</DATE>;</P>
   <P>considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali della persona e in particolare della dignità umana;</P>
   <P>consapevole della necessità di tener conto della situazione particolarmente vulnerabile delle vittime di questo tipo di criminalit�in particolare della vulnerabilità dei bambini;</P>
   <P>considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini possono rappresentare una forma importante di criminalità organizzata internazionale, le cui dimensioni all'interno dell'Unione europea diventano sempre più occupanti;</P>
   <P>desiderando avvalersi dei mezzi necessari per metter fine alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini;</P>
   <P>tenuto conto che il Consiglio ha già deciso di prendere misure concrete contro la tratta degli esseri umani con l'adozione di azioni comuni che ampliano il mandato dell'Unità droga Europol, per istituire un repertorio dei centri di avanguardia <NOTE NOTE.ID="E003" NUMBERING="ARAB">
         <P>
            <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="342" DATE.PUB="19961231" PAGE.FIRST="2">GU n. L 342 del 31. 12. 1996, pag. 2</REF.DOC.OJ>.</P>
      </NOTE> e con il varo di un programma di scambio per la formazione del personale competente in materia <NOTE NOTE.ID="E004" NUMBERING="ARAB">
         <P>
            <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="322" DATE.PUB="19961212" PAGE.FIRST="7">GU n. L 322 del 12. 12. 1996, pag. 7</REF.DOC.OJ>.</P>
      </NOTE>;</P>
   <P>considerando che, riguardo a certi comportamenti in materia di tratta degli esseri umani e di sfruttamento sessuale dei bambini, gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero prendere misure coordinate volte a rimuovere, quando si presentano, gli ostacoli a un'efficace cooperazione giudiziaria in questo settore, in base al programma pluriennale sulla cooperazione in materia di giustizia e affari interni, adottato dal Consiglio il <DATE ISO="19961014">14 ottobre 1996</DATE>;</P>
   <P>consapevole della necessità di un'impostazione multidisciplinare del problema della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini;</P>
   <P>rilevando che i termini usati nella presente azione comune non si riferiscono a nessun ordinamento giuridico né nessuna legislazione nazionale specifici, ma andrebbero  interpretati alla luce degli ordinamenti giuridici degli Stati membri;</P>
   <P>sottolineando che le disposizioni della presente azione comune lasciano impregiudicati gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni cui sono vincolati, come la convenzione ONU del 1950 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione o il diritto Stati membri di prendere misure per migliorare ulteriormente la protezione dei bambini o contrastare maggiormente la tratta degli esseri umani,</P>
   <PREAMBLE.FINAL>HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:</PREAMBLE.FINAL>
</PREAMBLE>
<ENACTING.TERMS>
   <GR.SEQ>
      <TITLE>
         <TI>
            <P>TITOLO I</P>
         </TI>
         <STI>
            <P>Obiettivi</P>
         </STI>
      </TITLE>
      <NP>
         <NO.P>A.</NO.P>
         <TXT>Come ausilio agli Stati membri nell'applicazione della presente azione comune, e fatte salve le definizioni pi�cifiche esistenti nelle legislazioni degli Stati membri, nel contesto della presente azione comune si applicano le seguenti definizioni:</TXT>
         <P>
            <LIST TYPE="roman">
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>i)</NO.P>
                     <TXT>
                        <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>tratta<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>: qualsiasi comportamento che agevola l'ingresso, il transito e il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, nonché l'uscita da esso, per uno degli scopi menzionati nel titolo I, parte B, lettere b) e d);</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>ii)</NO.P>
                     <TXT>
                        <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>sfruttamento sessuale<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> in riferimento ad un bambino, ciascuno dei seguenti comportamenti:</TXT>
                     <P>
                        <LIST TYPE="alpha">
                           <ITEM>
                              <NP>
                                 <NO.P>a)</NO.P>
                                 <TXT>incitare o costringere il bambino a dedicarsi ad un'attivit�essuale illegale,</TXT>
                              </NP>
                           </ITEM>
                           <ITEM>
                              <NP>
                                 <NO.P>b)</NO.P>
                                 <TXT>sfruttare il bambino a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali,</TXT>
                              </NP>
                           </ITEM>
                           <ITEM>
                              <NP>
                                 <NO.P>c)</NO.P>
                                 <TXT>sfruttare il bambino ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico, compresi la produzione, la vendita e la distribuzione o altre forme di traffico nonché il possesso di tale materiale.</TXT>
                              </NP>
                           </ITEM>
                        </LIST>
                     </P>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>iii)</NO.P>
                     <TXT>
                        <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>sfruttamento sessuale<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> in riferimento ad un adulto, almeno lo sfruttamento ai fini di prostituzione.</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
            </LIST>
         </P>
      </NP>
      <NP>
         <NO.P>B.</NO.P>
         <TXT>Per migliorare la cooperazione giudiziaria nell'ambito della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, ciascuno Stato membro si impegna, nel rispetto delle proprie norme costituzionali e tradizioni giuridiche, a rivedere la normativa nazionale concernente le misure di cui ai titoli II e III per quanto concerne i seguenti tipi di comportamenti intenzionali, secondo la procedura di cui al titolo IV:</TXT>
         <P>
            <LIST TYPE="alpha">
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>a)</NO.P>
                     <TXT>&gt;sfruttamento sessuale a scopo di lucro di una persona diversa da un bambino, qualora si ricorra:</TXT>
                     <P>
                        <LIST TYPE="DASH">
                           <ITEM>
                              <P>a mezzi coercitivi, in particolare violenza o minacce;</P>
                           </ITEM>
                           <ITEM>
                              <P>all'inganno;</P>
                           </ITEM>
                           <ITEM>
                              <P>ad abusi di autorità altre pressioni tali che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere alle pressioni o agli abusi di cui è vittima;</P>
                           </ITEM>
                        </LIST>
                     </P>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>b)</NO.P>
                     <TXT>tratta a scopo di lucro di persone diverse dai bambini, finalizzata allo sfruttamento sessuale, alle condizioni di cui alla lettera a);</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>c)</NO.P>
                     <TXT>sfruttamento o abuso sessuale di bambini;</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>d)</NO.P>
                     <TXT>tratta di bambini finalizzata allo sfruttamento o all'abuso sessuali.</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
            </LIST>
         </P>
      </NP>
   </GR.SEQ>
   <GR.SEQ>
      <TITLE>
         <TI>
            <P>TITOLO II</P>
         </TI>
         <STI>
            <P>Misure da adottare a livello nazionale</P>
         </STI>
      </TITLE>
      <NP>
         <NO.P>A.</NO.P>
         <TXT>Ciascuno Stato membro riesamina le vigenti disposizioni legislative e procedurali per far sì che:</TXT>
         <P>
            <LIST TYPE="alpha">
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>a)</NO.P>
                     <TXT>i tipi di comportamento di cui al titolo I, parte B siano considerati reati;</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>b)</NO.P>
                     <TXT>tali reati, nonché la partecipazione ad essi ed il tentativo di commetterli, ad eccezione del possesso di cui al titolo I, parte A, punto ii), lettera c), siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>c)</NO.P>
                     <TXT>le persone giuridiche possano essere ritenute, se opportuno, amministrativamente responsabili dei reati di cui alla parte B del titolo I, o penalmente responsabili di tali reati perpetrati per loro conto, secondo modalità da definire nel diritto interno dello Stato membro. La responsabilità della persona giuridica lascia impregiudicata la responsabilità penale delle persone fisiche complici o istigatrici degli stessi reati;</TXT>
                  </NP>
               </ITEM>
               <ITEM>
                  <NP>
                     <NO.P>d)</NO.P>
                     <TXT>le sanzioni e, a seconda dei casi, i provvedimenti amministrativi di cui alle lettere b) e c) del presente titolo comprendano:</TXT>
                     <P>
                        <LIST TYPE="DASH">
                           <ITEM>
                              <P>per le persone fisiche, almeno nei casi gravi, pene restrittive della libertà che possono comportare l'estradizione;</P>
                           </ITEM>
                           <ITEM>
                              <P>se opportuno, la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati;</P>
                           </ITEM>
                        </LIST>
                     </P>
                  </NP>
               </ITEM>
            </LIST>
         </P>
      </NP>
   </GR.SEQ>
   <GR.SEQ>
      <TITLE>
         <TI>
            <P>TITOLO IV</P>
         </TI>
         <STI>
            <P>Impegno e controllo</P>
         </STI>
      </TITLE>
      <NP>
         <NO.P>A.</NO.P>
         <TXT>Ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per l'attuazione della presente azione comune, affinché le autorità competenti le esaminino ai fini dell'adozione.</TXT>
      </NP>
      <NP>
         <NO.P>B.</NO.P>
         <TXT>Entro il 1999 il Consiglio valuta, basandosi sulle informazioni appropriate, come gli Stati membri abbiano adempiuto i loro obblighi a norma della presente azione comune.</TXT>
      </NP>
      <NP>
         <NO.P>C.</NO.P>
         <TXT>La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.</TXT>
      </NP>
      <NP>
         <NO.P>D.</NO.P>
         <TXT>Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione.</TXT>
      </NP>
   </GR.SEQ>
</ENACTING.TERMS>
<FINAL>
   <SIGNATURE>
      <PL.DATE>
         <P>Fatto a Bruxelles, addì <DATE ISO="19970224">24 febbraio 1997</DATE>.</P>
      </PL.DATE>
      <SIGNATORY>
         <P>
            <HT TYPE="ITALIC">Per il Consiglio</HT>
         </P>
         <P>
            <HT TYPE="ITALIC">Il Presidente</HT>
         </P>
         <P>H. VAN MIERLO</P>
      </SIGNATORY>
   </SIGNATURE>
</FINAL>
</ACT>
